Art. 2.
(Attività agroenergetica).

      
      1. Si intende per attività agroenergetica, ancorché non svolta dall'azienda agricola, anche in forma associata o cooperativa, quella diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente

 

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dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, nonché le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta mediante l'utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agreonergetici. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.